Art. 7.

      1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri elettivi del CRIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora vi siano candidati che non possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.
      2. Le rappresentanze diplomatiche dei Paesi interessati provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione effettuata ai sensi del comma 1 agli interessati e al Ministero degli affari esteri.